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Benefici fiscali per acquirenti edificatori: non basta realizzare le opere di urbanizzazione

Inserito da admin Il marzo 4, 2014 @ 10:49 pm | Commenti disabilitati

L’attività richiesta per fruire del beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1% e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 388/2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, non può essere limitata alla realizzazione delle sole opere di urbanizzazione, ma va estesa alla costruzione di un edificio, e ciò sia che l’intervento si concretizzi nella realizzazione di una nuova costruzione, sia che vi sia la demolizione e ricostruzione di un edificio preesistente che, al decorso del quinquennio, abbia una consistenza significativa dal punto di vista urbanistico (Cass. n. 12655/2012). Continua [1]


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