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Amministratori condominiali, quale termine per la formazione periodica?

Inserito da admin Il dicembre 31, 2014 @ 6:18 pm | Commenti disabilitati

Sforza Fogliani (Confedilizia): la cadenza annuale decorre dal 9.10.14, data di entrata in vigore del d.m. 140/14.

«Ai sensi dell’art. 71-bis disp. att. c.c. per svolgere l’incarico di amministratore (non del proprio condominio) occorre, fra le altre cose, frequentare un corso, prima di formazione iniziale e poi, annualmente, di formazione periodica, in materia di amministrazione condominiale.

Un’eccezione è prevista dall’ultimo comma della stessa norma per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo – facendo riferimento la legge all’entrata in vigore della stessa – che va dal 18.6.10 al 18.6.13: tali soggetti, infatti, possono svolgere l’attività in questione adempiendo solo all’obbligo annuale di formazione periodica. Continua [1]


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