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Il punto sulla qualificazione dei formatori per la sicurezza

Inserito da admin Il febbraio 12, 2012 @ 10:42 am | Commenti disabilitati

 Il decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede espressamente all’articolo 37 tra gli obblighi che competono al datore di lavoro anche quello di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché dei dirigenti e dei preposti in materia di sicurezza sul lavoro.

L’articolo 34 prevede inoltre che lo stesso datore di lavoro debba ricevere una specifica formazione, qualora intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Come già indicato nel paragrafo 2.3, è opportuno ricordare che finalmente, dopo un laborioso iter, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 gli accordi del 21 dicembre 2011 [1] approvati dalla Conferenza Stato-Regioni che fissano le modalità e i contenuti dei due tipi di formazione. CONTINUA [2]

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[1] accordi del 21 dicembre 2011: http://www.puntosicuro.it/formazione-cat-23/pubbliredazionale-la-formazione-dopo-il-nuovo-accordo-stato-regioni-art-11572/

[2] CONTINUA: http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/il-punto-sulla-qualificazione-dei-formatori-per-la-sicurezza-art-11609/?utm_source=iscritti&utm_medium=email&utm_content=articolo_2&utm_campaign=Settimanale%20del%202012-02-11

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