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Ingegneri, dal 1° gennaio 2015 in vigore gli obblighi di trasparenza

Inserito da admin Il dicembre 30, 2014 @ 3:14 am | Commenti disabilitati

Adottato il Regolamento che disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte del CNI e dei Consigli territoriali dell’Ordine degli ingegneri

Lunedì 29 Dicembre 2014

Il 19 dicembre 2014 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha adottato il Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte del CNI e dei Consigli territoriali dell’Ordine degli ingegneri ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125.

OBBLIGO DI PUBBLICITÀ. Composto da 32 articoli, il regolamento stabilisce all’articolo 3, che “le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dei Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri in conformità al presente regolamento sono pubblici. Chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli”.

“Alla pubblicazione, nei rispettivi siti internet istituzionali, delle informazioni, dei dati e dei documenti concernenti l’organizzazione e le attività del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dei Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai predetti siti direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione”.

LIMITI ALLA TRASPARENZA. I limiti alla trasparenza sono definiti all’art. 4.

ACCESSO AGLI ATTI. “L’obbligo previsto dal presente regolamento in capo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e ai Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241”.

QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e i Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri “garantiscono la qualità delle informazioni pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

L’esigenza di assicurare l’adeguata qualità delle informazioni pubblicate non può, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti”.

DATI IN FORMATO APERTO. L’articolo 7 del regolamento dispone che “Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell’accesso agli atti di cui all’articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità”.

DECORRENZA. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dei Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri “sono resi disponibili per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di decorrenza dell’obbligo di pubblicazione e, in ogni caso, per tutto il tempo in cui risultino produttivi di effetti giuridici, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali”

ISTITUZIONE DEL “CONSIGLIO TRASPARENTE”. Al fine di garantire la piena accessibilità delle informazioni, dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, “nella home page dei siti internet istituzionali del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dei Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri è istituita un’apposita sezione denominata «Consiglio trasparente», al cui interno confluiscono le informazioni, i dati e i documenti pubblicati. Il CNI e i Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri non possono introdurre filtri o altre soluzioni tecniche volte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione «Consiglio trasparente»”.

Alla scadenza del termine di 5 anni, le informazioni, i dati e i documenti sono comunque conservati e resi disponibili, ferme restando le garanzie di qualità, all’interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione «Consiglio trasparente». I documenti possono essere trasferiti all’interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di 5 anni.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA. “L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, compresa la mancata adozione e pubblicazione del Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità, costituisce elemento di valutazione della responsabilità disciplinare, nonché eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dei Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri”.

Tuttavia, il soggetto responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi “se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”.

OBBLIGO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2015. L’obbligo di pubblicazione dei dati indicati nel regolamento decorre dal 1° gennaio 2015.


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