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Formazione professionale – Gli Ordini Non possono restringere la concorrenza

Inserito da admin Il settembre 1, 2015 @ 2:21 pm | Commenti disabilitati

La Corte di giustizia europea chiarisce che l’Ordine professionale non può imporre un sistema di formazione obbligatoria stabilendo condizioni discriminatorie a danno dei suoi concorrenti.

L’Ordine professionale non può imporre ai propri iscritti un sistema formativo obbligatorio che lo avvantaggia rispetto agli altri enti di formazione. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea nella Causa C-1/12 del 28/02/2013.

L’obbligo per un Ordine professionale di porre in essere un sistema di formazione obbligatoria non sottrae le norme che esso emana dal campo di applicazione del diritto dell’Unione: «Secondo una costante giurisprudenza, nel contesto del diritto della concorrenza la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle modalità del suo finanziamento».

La sentenza offre lo spunto per chiarire un dubbio al quale, in dottrina, sono spesso date risposte generiche vale a dire l’assimilazione tra professionisti e imprese. La Corte europea precisa che il regolamento adottato da un Ordine professionale deve essere considerato come una decisione presa da un’associazione di imprese ai sensi del diritto dell’Unione in materia di concorrenza; il fatto che un Ordine sia tenuto per legge a porre in essere un sistema di formazione obbligatoria destinato ai suoi membri non sottrae le norme da esso promulgate ed ad esso esclusivamente imputabili dall’ambito di applicazione del diritto europeo in materia di concorrenza.

Riservandosi l’esclusiva di erogare alcuni corsi e attribuendosi il compito di omologare quelli erogati da altri enti l’Ordine di fatto esercita un’attività economica nel mercato della formazione professionale imponendo condizioni discriminatorie a danno dei suoi concorrenti.

La sentenza in oggetto è particolarmente importante ed attuale in quanto i Consigli Nazionali stanno predisponendo i regolamenti per l’aggiornamento professionale, in attuazione dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. 07/08/2012, n. 137 di riforma degli ordinamenti professionali che impone ai professionisti di «curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale», pena una sanzione per violazione delle norme deontologiche.

Nel caso in esame l’Ordine degli esperti contabili (Otoc) del Portogallo, un ordine professionale di natura associativa ad iscrizione obbligatoria, aveva adottato un regolamento che obbligava i propri iscritti a conseguire 35 crediti formativi all’anno, attraverso corsi erogati o omologati dall’Otoc.

La Fonte [1]


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