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Coordinatori della sicurezza, dagli architetti di Roma precisazioni sull’aggiornamento obbligatorio

Inserito da admin Il giugno 21, 2013 @ 7:14 am | Commenti disabilitati

Cosa accade se il coordinatore per la sicurezza non è riuscito ad effettuare il corso di aggiornamento entro la data del 15 maggio 2013? È possibile riprendere l’attività dopo un aggiornamento tardivo?

Il quesito, presentato dal CNA in un interpello al Ministero del Lavoro, finora non ha avuto risposta. L’interpretazione del CNI

Secondo l’interpretazione del Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni), espressa con la circolare n. 210 del 3 maggio 2013 (leggi tutto), se il professionista non riesce ad effettuare il prescritto corso di aggiornamento entro la data del 15 maggio 2013, non sarà più abilitato a ricoprire il ruolo di Coordinatore per la sicurezza e questo fino a quando non avrà espletato gli aggiornamenti previsti. Ciò non significa che perderà la formazione acquisita, ma soltanto che non sarà in grado di esercitare le proprie funzioni, che saranno “sospese” fino a quando egli non completerà l’aggiornamento per il monte ore mancante.

Precisazioni dall’Ordine degli architetti di Roma

Questa interpretazione “non può naturalmente fare testo”, precisa la Fondazione Antonino Terranova dell’Ordine degli architetti di Roma e provincia, in una comunicazione – che pubblichiamo di seguito – rivolta ai colleghi con corso abilitante di 120 ore ma che non hanno seguito un corso aggiornamento obbligatorio di 40 ore entro il 15 maggio 2013.

“Il D.Lgs 81/08 prescriveva, per coloro che si erano abilitati a svolgere incarichi di Coordinatore per la sicurezza a norma della legge 494/96, un aggiornamento obbligatorio di 40 ore entro 5 anni dall’uscita del D.Lgs, precisamente entro il 15 maggio 2013.

Nel testo non è specificata la posizione di chi non si aggiornava in tempo; non si sa, quindi, se, in questo caso, l’abilitazione viene resa inefficace e dunque è necessario, per svolgere l’incarico di coordinatore rifrequentare il corso abilitante di 120 ore, o se si è semplicemente sospesi dalla possibilità di assumere incarichi finché non ci si aggiorna.

Si tratta di materia molto delicata che coinvolge la possibilità di lavoro per molti professionisti, per questa ragione il CNA ha presentato un interpello al Ministero competente per avere l’interpretazione autentica del disposto di legge sulla possibilità effettiva di riprendere l’attività dopo un aggiornamento, sia pure tardivo. Il quesito non ha avuto ancora risposta, e a nulla valgono le prese di posizione e/o interpretazioni (prevalentemente da parte dagli ordini degli ingegneri) che naturalmente non possono fare testo.

In attesa dei chiarimenti da parte del Ministero, per evitare agli iscritti spese che potrebbero risultare inutili, si sconsiglia a quanti non hanno rispettato la scadenza del 15 maggio, di frequentare corsi di aggiornamento della cui efficacia non si hanno certezze.”


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